La società Le Cascine Lombarde srl di Pavia ha venduto alla Dolciaria Lampa spa di Milano le seguenti merci ordinate il giorno 10 giugno:
- 90 hl di latte fresco pastorizzato al prezzo di 35,20 di euro ogni hl, IVA 4 %;
- 20 hl di crema di latte zuccherata al prezzo di 55,30 euro ogni hl, IVA 10%;
- n. 2.000 uova al prezzo di 0,12 cad., IVA 10%.
Il contratto prevede su tutti i prodotti lo sconto incondizionato del 5%.
Imballo fatturato 120 euro; spese di trasporto anticipate dalla società venditrice in nome e per conto del compratore come da fattura allegata del vettore (IVA ordinaria compresa) di 235,60 euro; il trasporto è stato effettuato il 27 giugno a mezzo corriere Simone Digradi di Varese.
Il pagamento è convenuto come segue: per contanti 1.500 euro in data 27 giugno, la parte rimanente a 60 giorni dalla consegna con interessi di dilazione al tasso 4,50% con accettazione di una cambiale tratta.
Presenta, con eventuali dati mancanti a scelta:
- i calcoli ordinati necessari per la compilazione della fattura;
- la fattura immediata, con addebito degli interessi di dilazione;
- la tratta spiccata il 2 luglio comprensiva di interessi per la parte dilazionata, a favore della stessa società venditrice e accettata dal compratore due giorni dopo, domiciliata presso la banca UniCredit.
Successivamente la cambiale ha subìto le seguenti girate:
- girata in pieno il 12/07 a Maura D’Amico di Mantova;
- girata in bianco a Carmen Belviso di Brescia;
- girata per l’incasso dieci giorni prima della scadenza alla Unipol Banca.
Riferendoti alla situazione proposta rispondi ai quesiti che seguono.
- Qual è la clausola stabilita per la consegna?
- Quando uno sconto si definisce incondizionato?
- Quando si ricorre alla ripartizione delle spese non documentate?
- La mancata indicazione della data di accettazione della tratta è un errore? Motiva la risposta.
- Qual è la differenza tra girata in pieno e girata in bianco?
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