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martedì 9 dicembre 2014

Il TFR

E' la somma che spetta a tutti i lavoratori subordinati che abbiano cessato un rapporto di lavoro per una qualunque causa. E' disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile, e si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente.

Dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro è possibile chiedere un'anticipazione fino al 70% del TFR maturato alla data della richiesta. La domanda deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:
  1. spese sanitarie di carattere straordinario;
  2. acquisto della prima casa di abitazione (per il richiedente o per i figli);
  3. spese da sostenere durante i congedi per maternità o per formazione.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
In generale il TFR viene pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro dal datore di lavoro. 
In caso di insolvenza di quest'ultimo, e in seguito all'apertura di una procedura concorsuale o esecuzione individuale, il trattamento di fine rapporto viene erogato ai lavoratori dal FONDO DI GARANZIA (L.29 maggio 1982 n. 297) gestito dall'Inps.

Alcune precisazioni:
1) Il trattamento di fine rapporto è una quota di stipendio pari al 6,9% della retribuzione lorda, che viene accantonata ogni anno dai lavoratori per garantirsi una liquidazione o per costruirsi una pensione  integrativa privata, in aggiunta a quella pubblica.

2) I soldi accantonati per la liquidazione vengono rivalutati ogni anno di una quota fissa dell'1,5%, più   75% del tasso di inflazione. Esempio: se l'aumento dei prezzi è del 2%, il Tfr maturato cresce in valore del 3% (1,5% fisso, più un altro 1,5% che corrisponde appunto ai tre quarti dell'inflazione). Se il Trattamento di fine rapporto viene destinato alla previdenza integrativa, la rivalutazione dipende invece dal rendimento del fondo pensionistico scelto. 

3) Quando viene riscattato sotto forma di liquidazione, il trattamento di fine rapporto viene tassato con un meccanismo un po' complicato, che tiene conto dell'aliquota media applicata sullo stipendio del lavoratore negli ultimi 5 anni (in molti casi il prelievo è del 23%).

4) Se il lavoratore aderisce alla previdenza integrativa, i soldi del Tfr vengono versati direttamente dall'azienda al fondo pensione. Se invece il lavoratore mantiene la liquidazione nelle forme tradizionali, gli accantonamenti oggi vanno all'Inps, ma solo se l'impresa ha più di 50 addetti. Nelle piccole aziende con un organico fino a 49 dipendenti, i soldi restano nelle casse della stessa impresa. 

5) I flussi del Tfr accantonati ogni anno dai lavoratori italiani valgono nel complesso 27 miliardi di euro. Circa 10 miliardi restano nelle casse delle imprese, oltre 5 miliardi finiscono ai fondi pensione, mentre 12 miliardi vengono dirottati all'Inps (è il caso degli impiegati pubblici e dei dipendenti del settore privato assunti da aziende con più di 50 addetti). 

6) Partendo dal presupposto che comunque si tratta di soldi già del lavoratore (sono solo accantonati), l'anticipo di una parte del Tfr sulla busta paga provocherà di sicuro un aumento di stipendio per milioni di lavoratori, anche se non bisogna aspettarsi grandi cifre. Per chi guadagna 1.500 euro netti al mese, ad esempio, il riscatto del 50% del trattamento di fine rapporto annuo dovrebbe comportare un incremento dell'assegno di 40-50 euro mensili. 

7) Chi sceglie di incassare subito il Tfr deve essere consapevole che avrà una liquidazione o una pensione integrativa più bassa a fine carriera. Abbiamo calcolato gli effetti per un lavoratore che guadagna 1.500 euro netti al mese e si fa liquidare per 36 mesi sullo stipendio metà del trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi che vada in pensione tra 30 anni, lo stesso lavoratore perderà 6mila euro di liquidazione e 35-40 euro al mese di pensione integrativa. 

8) Saranno invece applicabili dal 1° gennaio 2015 le nuove aliquote in materia di: a) tassazione delle Casse di previdenza (l'aliquota passerà dal 20 al 26%); b) imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (dall'11 al 17%); c) tassazione dei capitali percepiti dai beneficiari di polizze sulla vita.

(FONTI: sito web INPS; Panorama)

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