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domenica 25 gennaio 2015

Esercizio operazioni di rettificazione e ammortamento

Il 1/1 viene acquistato un macchinario a euro 48.000 + IVA 22%. Si decide di ammortizzare il costo pluriennale per 5 anni. Presentare la scrittura contabile del 31/12 del primo anno.

Il 1 di giugno è stato pagato un premio annuo di assicurazione anticipato di euro 3600. Effettuare la scrittura contabile al 31/12.

Il 1/10 si è ottenuto un canone di affitto semestrale anticipato di euro 2400 alla ditta Verdi. Effettuare la scrittura contabile al 31/12.

Si adegua il valore del Fondo Responsabilità Civile all'importo di euro 2500. Effettuare la scrittura contabile al 31/12 sapendo che nel Fondo è già presente un importo di euro 900

Si costituisce un Fondo per manutenzioni cicliche degli impianti per euro 1.500.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati i seguenti acquisti di materie prime:
145 quintali a euro 165 il quintale
900 quintali a euro 169 il quintale
215 quintali a euro 156 il quintale 
Calcolare il valore da utilizzare per valutare le rimanenze ed effettuare la scrittura al 31/12 sapendo che:
la rimanenza finale è di 125 quintali
Il prezzo di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è di euro 167,00 al quintale


Domande sulle scritture di ammortamento e rettificazione

Cosa rappresentano dal punto di vista pratico la quota e il fondo di ammortamento?

Cosa sono i fondi per oneri futuri? Perchè si differenziano dai fondi rischi?

In cosa consiste il metodo dell’ammortamento?

Quali tipologie di ammortamenti conosci?

Qual è il significato delle rimanenze di materie prime in magazzino al 31/12?

Cosa sono i risconti? Per cosa si differenziano dai ratei?
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giovedì 1 gennaio 2015

Il TFR: modifiche dal 2015

Tfr in busta paga
A partire dal primo marzo 2015, i lavoratori dipendenti del settore privato in servizio da almeno 6 mesi possono chiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile del Tfr quale parte integrativa della retribuzione. Il Tfr già maturato continua a rimanere in azienda o al fondo pensione e viene rivalutato con le norme oggi esistenti. La novità viene introdotta per il solo periodo di paga da marzo 2015 fino al 30 giugno 2018. La scadenza è importante perché, anche se il lavoratore può esercitare questa scelta in qualsiasi momento, una volta presa la decisione è diviene irrevocabile fino al 30 giugno del 2018. 
La scelta riguarda la totalità del trattamento di fine rapporto, in quanto il lavoratore non può chiedere di "frazionare" il Tfr facendosene liquidare mensilmente solo una parte.
Il Tfr sarà sottoposto a tassazione ordinaria, quindi farà cumulo con gli altri redditi percepiti dal dipendente nell'anno e sarà soggetta all'aliquota marginale Irpef (nonché alle addizionali regionali e comunali), il che comporta anche una riduzione delle detrazioni commisurate al reddito complessivo. Il Tfr pagato mensilmente non entra a far parte dell'imponibile previdenziale, ossia non contribuisce ad aumentare il montante contributivo della pensione.

La nuova tassazione sui risultati di gestione delle forme di previdenza complementare 
Per quanto riguarda la previdenza complementare la novità è rappresentata dall'innalzamento dell'aliquota applicata sul risultato netto di gestione delle forme di previdenza complementare. Il Governo ha deciso di portare l’aliquota, per l’esercizio 2015, dall’11% al 20%.

Aumento dell'aliquota applicata sulle rivalutazione del Tfr 
L'aliquota introdotta dal 1° gennaio 2001 sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto è stata innalzata dall'11% al 17%, e sarà applicata alle rivalutazioni decorrenti dal primo gennaio 2015.

Confermato il "bonus" 
Anche nel 2015 troverà applicazione il "bonus" di 80 Euro mensili (960 Euro all'anno) per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 24.000 Euro e che viene invece ridotto nel caso di redditi complessivi di importo superiore, fino ad azzerarsi in presenza di un reddito di 26.000 Euro. Restano esclusi dalla base di calcolo dei limiti di reddito per ottenere il bonus gli importi di Tfr anticipati mensilmente.